Art. 18 - Surrogazione e Supplenza dei Consiglieri Comunali. Statuto Comunale di Sorrento (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini sorrentini
Statuto Comune di Sorrento
Titolo II - Ordinamento Istituzionale Capo III - Consiglieri e Gruppi Consiliari
Art. 18 - Surrogazione e Supplenza dei Consiglieri Comunali
1. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa , anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottato ai sensi dell'art.15, comma 4/bis della legge 19.3.1990 n. 55 come modificato dall'art.1 della legge 18.1.1992, n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti il maggior numero dei voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma VI dell'art.17.