Art. 44 - Difensore Civico (Requisiti). Statuto Comunale di Sorrento (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini sorrentini
Statuto Comune di Sorrento
Titolo III - Partecipazione Popolare e Decentramento Capo II - Accesso - Informazione e Partecipazione dei Cittadini al Procedimento Amministrativo
Art. 44 - Difensore Civico (Requisiti)
1. Il Difensore civico deve essere scelto tra i cittadini di, etā non inferiore ai 50 anni, in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a consigliere comunale, che diano garanzia di probitā ed obiettivitā di giudizio e che abbiano dimostrato sensibilitā e capacitā per la tutela dei diritti dei cittadini. Le esperienze acquisite presso le pubbliche Amministrazioni o nell'attivitā professionale svolta devono essere tali da garantire competenza giuridico- amministrativa.
2. Non possono essere eletti all'Ufficio del Difensore Civico: - i membri del Parlamento Europeo, del Parlamento Nazionale in carica; - i Consiglieri regionali, provinciali e comunali in carica; - i Consiglieri dei Comune di Sorrento se non trascorsi almeno 5 anni dalla cessazione del loro mandato; - le persone che sono state candidate alla carica di Consigliere comunale nell'elezione cui si riferisce l'attuale tornata amministrativa; - gli Amministratori e i dipendenti di aziende ed enti dipendenti dal Comune o di cui esso č parte, delle UU.SS.LL. ed il Segretario Comunale; - i componenti gli Organi rappresentativi a livello nazionale, regionale e locale, dei partiti politici e della OO.SS.