Art. 46 - Difensore Civico (Funzioni). Statuto Comunale di Sorrento (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini sorrentini
Statuto Comune di Sorrento
Titolo III - Partecipazione Popolare e Decentramento Capo II - Accesso - Informazione e Partecipazione dei Cittadini al Procedimento Amministrativo
Art. 46 - Difensore Civico (Funzioni)
1. Il Difensore civico esercita le proprie funzioni in piena autonomia ed indipendenza degli Organi del Comune.
2. Il Difensore civico nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto di conoscere tutte le deliberazioni di C.C. e di G.M. e di averne copia. Accede alle strutture e a tutti gli atti di ufficio eccetto quelli per i quali č apposto il segreto di ufficio o siano riservati per espressa disposizione di legge.
3. Il Difensore civico č tenuto al segreto secondo le norme di legge. Qualora venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni di fatti costituenti reato ne fa rapporto all'Autoritā Giudiziaria rimettendone copia al Sindaco.
4. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni di C.C. e di G.M. nei casi previsti dall'art.127 del Decreto legislativo n.267/2000 e se ritiene che la deliberazione sia illegittima ne dā comunicazione all'Ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso se l'Ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta del Consiglio Comunale.