Art. 50 - Azione Popolare. Statuto Comunale di Sorrento (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini sorrentini
Statuto Comune di Sorrento
Titolo III - Partecipazione Popolare e Decentramento Capo II - Accesso - Informazione e Partecipazione dei Cittadini al Procedimento Amministrativo
Art. 50 - Azione Popolare
1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano all'Amministrazione nel caso in cui la G.M.. non sì attivi per la difesa di un interesse dell'Ente. In caso di soccombenza , le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso salvo il caso che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni o ai ricorsi promossi dall'elettore.
2. La G.M. delibera la costituzione in giudizio del Comune dopo aver verificato che sussistono i motivi e le condizioni per assumere direttamente la tutela della interesse dell'Ente.