Art. 56 - Consorzi. Statuto Comunale di Sorrento (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini sorrentini
Statuto Comune di Sorrento
Titolo IV - Forme di Cooperazione e Programmazione
Art. 56 - Consorzi
1. Il Comune può costituire consorzi con i Comuni, con le Province ed altri Enti per la gestione associata di uno o più servizi, o funzioni ed in genere per il raggiungimento di finalità. Il Consorzio è Ente dotato di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale e gestionale, secondo le norme previste per le aziende speciali.
2. Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, lo Statuto e la convenzione con gli enti che compongono il Consorzio. La convenzione ne prevede le finalità, la durata, le forme di consultazione, le quote di partecipazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. La convenzione deve inoltre prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio, che devono essere pubblicati all'Albo del Comune sede del Consorzio stesso.
3. Il Comune è rappresentato nell'Assemblea del Consorzio, per la propria quota di partecipazione, dal Sindaco o dal suo delegato.