Art. 69 - Costituzione e Partecipazione. Statuto Comunale di Sorrento (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini sorrentini
Statuto Comune di Sorrento
Titolo V - Ordinamento Amministrativo Capo II - Servizi Pubblici
Art. 69 - Costituzione e Partecipazione
1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza la costituzione o la partecipazione del Comune ad Enti, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Consorzi, Aziende e Società, ne determina le finalità, l'organizzazione ed il loro finanziamento, provvedendo ad assicurare che l'attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati dallo stesso Consiglio e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. I rappresentanti del Comune negli Enti di cui al I comma possono essere scelti all'interno o fuori del Consiglio Comunale secondo le leggi, gli statuti delle aziende e i regolamenti del Comune. Tutti i candidati devono avere una speciale competenza tecnicoamministrativa tali da farli valutare idonei alle funzioni cui sono chiamati. I candidati esterni debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e deve essere illustrato al Consiglio il loro curriculum. Deve comunque essere garantita la rappresentanza quelle minoranze.
3. Il Consiglio Comunale può revocare singoli amministratori o l'intero organo esecutivo di istituzioni o aziende speciali in caso di inefficienze, irregolarità gestionali o violazioni di legge. La relativa mozione, sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati ed opportunamente motivata, è presentata in Consiglio dal Sindaco e deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori ed organi.