Articolo 25 - Dimissioni, Impedimento, Rimozione, Decadenza, Sospensione o Decesso del Sindaco. Statuto Comunale di Massa di Somma (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini massesi
Statuto Comune di Massa di Somma
Parte Prima - Ordinamento Strutturale Titolo I - Organi Elettivi
Articolo 25 - Dimissioni, Impedimento, Rimozione, Decadenza, Sospensione o Decesso del Sindaco
1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma i trascorso il termine di 20 (venti) giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.