Articolo 17 - Esercizio dei Servizi Pubblici Locali. Statuto Comunale di Avellino (Provincia di Avellino - Campania). La carta fondamentale dei cittadini avellinesi
Statuto Comune di Avellino
Titolo II - Gestione dei Servizi Pubblici Locali
Articolo 17 - Esercizio dei Servizi Pubblici Locali
I. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo delle comunità.
II. Il Comune può gestire i servizi in economia o: - costituire aziende municipalizzate per servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; - partecipare a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti; - stipulare apposita convenzione con altri comuni, interessati alla gestione associata e consortile del servizio; - concedere la gestione a terzi, per particolari ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; - promuovere la istituzione per l'esercizio di servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale.
III. La scelta delle forme di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dallo Statuto.
IV. Nella organizzazione dei servizi devono essere, comunque assicurate forme idonee di informazione, partecipazione, tutela degli utenti.