Articolo 48 - Mozione di Sfiducia Costruttiva. Statuto Comunale di Avellino (Provincia di Avellino - Campania). La carta fondamentale dei cittadini avellinesi
Statuto Comune di Avellino
Titolo III - Organi Istituzionali del Comune Capo II - La Giunta Comunale
Articolo 48 - Mozione di Sfiducia Costruttiva
I. La Giunta comunale risponde collegialmente del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale, di cui attua l'indirizzo politico-amministrativo.
II. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
III. Il Sindaco e la Giunta cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale, con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
IV. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, puņ essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere l'indicazione delle linee politico-amministrative, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta.
V. La mozione viene posta in discussione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione; alla convocazione e presidenza dell'adunanza del Consiglio provvede il Sindaco.
VI. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta automaticamente la proclamazione della nuova Giunta.