Articolo 70 - Prerogative del Difensore Civico. Statuto Comunale di Avellino (Provincia di Avellino - Campania). La carta fondamentale dei cittadini avellinesi
Statuto Comune di Avellino
Titolo III - Organi Istituzionali del Comune Capo V - Partecipazione Popolare
Articolo 70 - Prerogative del Difensore Civico
I.Il Difensore Civico, che non è sottoposto ad alcuna dipendenza gerarchica o funzionale, per l'adempimento dei suoi compiti può chiedere l'esibizione, senza incontrare il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti dell'amministrazione relativi all'oggetto del proprio intervento; può ottenere tutte le notizie ed informazioni circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni; può convocare e sentire eventualmente i responsabili dell'ufficio cui attiene la questione trattata; e può, infine, accedere a qualsiasi ufficio per ulteriori accertamenti.
II. Il Difensore Civico è funzionario ordinario, opera nel rispetto della legge e dei regolamenti ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge.
III. Prima di entrare nell'esercizio delle proprie funzioni, presta giuramento nelle mani del Sindaco e davanti al Consiglio Comunale, con la seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".
IV. Al Difensore Civico è assegnata mensilmente una indennità di funzione pari a quella prevista dalla legge per gli assessori.