Art. 10 - Contributi alle Associazioni. Statuto Comunale di Cava de' Tirreni (Provincia di Salerno - Campania). La carta fondamentale dei cittadini cavesi
Statuto Comune di Cava de' Tirreni
Titolo II Capo I - Istituti di Partecipazione Popolare e Tutela dei Diritti dei Cittadini
Art. 10 - Contributi alle Associazioni
Il Comune può erogare alle associazioni iscritte negli albi, con esclusione dei partiti e delle associazioni politiche, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, beni o servizi in forma agevolata.
Le modalità di erogazione dei contributi di beni o servizi dell'ente e l'uso in forma agevolata di strutture sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.