Art. 21 - Azione Popolare. Statuto Comunale di Cava de' Tirreni (Provincia di Salerno - Campania). La carta fondamentale dei cittadini cavesi
Statuto Comune di Cava de' Tirreni
Titolo II Capo I - Istituti di Partecipazione Popolare e Tutela dei Diritti dei Cittadini
Art. 21 - Azione Popolare
Ciascun elettore del Comune, in forma singola o associata può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano all'Ente, nel caso di assoluta inerzia dello stesso.
L'azione è esperibile dopo che l'elettore abbia notificato atto di interpello al Comune, e siano decorsi 15 giorni dalla data di notifica.
Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della L. 8/7/1986 n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti al danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'Ente sostituito (Comune) e le spese processuali sono liquidate in favore dell'associazione.
In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.
Nota: Le integrazioni attuano la disciplina di cui all'art.7 L.142/90 c. 1 e 2 come modificato dall' art. 4 c. 1 e 3 L. 265/99 e all' art. 9 del TUEL