Art. 29 - Revoca - Decadenza - Dimissioni. Statuto Comunale di Cava de' Tirreni (Provincia di Salerno - Campania). La carta fondamentale dei cittadini cavesi
Statuto Comune di Cava de' Tirreni
Titolo II Capo I - Istituti di Partecipazione Popolare e Tutela dei Diritti dei Cittadini
Art. 29 - Revoca - Decadenza - Dimissioni
Il difensore civico non può essere revocato, salvo per comprovata inerzia, ovvero per ingiustificate interferenze o per reiterati interventi non conformi ai principi di chiarezza e di correttezza degli atti e dei comportamenti dell'azione amministrativa.
La revoca è deliberata a scrutinio segreto dal Consiglio comunale a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati (21 consiglieri).
Il difensore civico decade dall'Ufficio nel caso che sopravvenga una condizione di ineleggibilità od incompatibilità di cui al presente statuto, o nel caso egli tratti privatamente affari inerenti all'amministrazione comunale, o in caso di scioglimento anticipato del Consiglio.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.
In caso di revoca, decadenza o dimissioni del difensore civico, prima della scadenza naturale del relativo incarico, il Consiglio Comunale provvederà ad una nuova nomina ai sensi dell'art. 26