Art. 66 - Società di Capitali. Statuto Comunale di Cava de' Tirreni (Provincia di Salerno - Campania). La carta fondamentale dei cittadini cavesi
Statuto Comune di Cava de' Tirreni
Titolo V - Servizi Pubblici - Forme Associative e di Cooperazione Capo III
Art. 66 - Società di Capitali
Il Consiglio comunale, anche su proposta della Giunta, può deliberare che servizi pubblici locali possano essere gestiti attraverso la creazione di società di capitali, con la partecipazione di Enti locali pubblici e/o privati.
La costituzione della società per azione o a responsabilità limitata può essere effettuata: a) con prevalente capitale pubblico; b) con partecipazione non prevalente del capitale pubblico.
Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta lo statuto della costituenda società e un piano tecnico finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa, e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
Il Sindaco, nel rispetto degli indirizzi deliberati dal Consiglio, nomina e revoca i propri rappresentanti, salvo diverse disposizioni di legge.
In ogni caso i rappresentanti nominati dal Comune dovranno operare in piena autonomia ed indipendenza di giudizio nei confronti dell'Ente che li ha nominati.