Art. 77 - Legittimazione Processuale. Statuto Comunale di Cava de' Tirreni (Provincia di Salerno - Campania). La carta fondamentale dei cittadini cavesi
Statuto Comune di Cava de' Tirreni
Titolo VI - Uffici e Personale Capo I
Art. 77 - Legittimazione Processuale
La Giunta Comunale con propria deliberazione, su proposta degli uffici competenti e previa acquisizione da parte del dirigente del settore legale di tutti gli elementi utili alla decisione, decide se avviare o meno una lite, se resistere formalmente ad altra promossa da terzi, se conciliarla o comporla in via transattiva, assumendo contestualmente i connessi impegni di spesa.
In via generale l'incarico tecnico-professionale di difesa in giudizio deve essere svolto dal personale dipendente idoneamente qualificato e professionalmente abilitato, a meno che esigenze di servizio o la complessità della vertenza, anche per il contenzioso tributario, non consiglino il ricorso a professionista esterno.
Al dirigente del relativo settore, o a un delegato del medesimo settore, è attribuita la rappresentanza e la difesa dell'Ente nel contenzioso tributario.