Art. 27 - Decadenza della Giunta. Statuto Comunale di Pescara (Provincia di Pescara - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini pescaresi
Statuto Comune di Pescara
Titolo II - Gli Organi Elettivi Capo III - La Giunta Comunale
Art. 27 - Decadenza della Giunta
1. La Giunta decade nel caso di approvazione di mozione di sfiducia ai sensi dell'art. 37 comma 2° della legge 8 Giugno 1990 n. 142.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade, pur rimanendo in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale e del nuovo Sindaco ai sensi dell'art. 37/bis, comma 1° della legge 8 Giugno 1990 n. 142.
3. Le dimissioni di uno o pił Assessori vanno presentate al Sindaco, che provvede alla loro sostituzione ed alla relativa comunicazione al Consiglio nei termini di cui al precedente art. 24 comma 4.