Art. 42 - Istituzione e Ambito di Attivitā. Statuto Comunale di Pescara (Provincia di Pescara - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini pescaresi
Statuto Comune di Pescara
Titolo III - Istituti di Partecipazione Capo IV - Il Difensore Civico
Art. 42 - Istituzione e Ambito di Attivitā
1. E' istituito l'Ufficio del Difensore Civico, nel quadro di una disciplina diretta a garantire la tutela dei diritti dei cittadini, l'imparzialitā, la trasparenza ed il buon andamento dell'Amministrazione Comunale, nonchč l'accesso agli atti amministrativi.
2. Il Difensore Civico esercita le proprie funzioni nei confronti degli Organi ed Uffici dell'Amministrazione Comunale e delle Circoscrizioni, oltre che delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 22 punto 3 della Legge 142/90, degli enti pubblici che gestiscono servizi comunali, dei soggetti privati concessionari di servizi comunali, degli Enti o organismi controllati dal Comune, nonchč nei confronti delle altre istituzioni in rapporto con il Comune e, sulla base di apposite convenzioni, nei confronti di altre Amministrazioni.
3. Il Difensore Civico svolge la sua attivitā in piena autonomia e non č soggetto ad alcuna forma di dipendenza o di controllo gerarchico o funzionale.