Art. 67 - Consorzi. Statuto Comunale di Pescara (Provincia di Pescara - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini pescaresi
Statuto Comune di Pescara
Titolo VII - Forme Associative di Cooperazione e di Collaborazione tra Enti Capo I - Convenzioni e Consorzi
Art. 67 - Consorzi
1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio o può aderire a Consorzi esistenti con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando a maggioranza assoluta dei componenti ed in conformità alla legislazione vigente: a)- la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati; b)- lo statuto del Consorzio.