Art. 74 - Procedure Negoziali. Statuto Comunale di Pescara (Provincia di Pescara - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini pescaresi
Statuto Comune di Pescara
Titolo VIII - Gestione Economico - Finanziaria e Contabilitą Capo V - Appalti e Contratti
Art. 74 - Procedure Negoziali
1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti relativi alla propria attivitą istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza, indicante: a) il fine che con il contratto s'intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalitą di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne siano alla base.
3. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente competente, secondo le norme del presente Statuto e del relativo regolamento.