| 1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto da tre membri, scelti in conformità al disposto dell'art. 234 del T.U. 267/2000. 2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. 3. In caso di cessazioni dall'ufficio il Consiglio procede alle surrogazioni. In caso di cessazione di parte dei componenti, i componenti eletti in surrogazione scadono insieme con quelli rimasti in carica. |