Comuni Italiani Art. 17 - Consigliere Anziano. Statuto Comunale di Chieti (Provincia di Chieti - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini chietini o teatini

Statuto Comune di Chieti

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Capo I - Organi di Governo del Comune
Sez. II - I Consiglieri Comunali
Art. 17 - Consigliere Anziano
1. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, ai sensi dell'art. 73 del T.U.
A parità di voti le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.

2. Il consigliere anziano presiede il Consiglio in caso di assenza del Presidente del Consiglio, del Vice Presidente vicario e del Vice Presidente aggiunto (art. 35, comma 2 del presente statuto).

3. Qualora il consigliere anziano sia assente o si rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 1, occupa il posto immediatamente successivo, previa verbalizzazione del diniego a presiedere la seduta.

 
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