1. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, ai sensi dell'art. 73 del T.U. A parità di voti le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.2. Il consigliere anziano presiede il Consiglio in caso di assenza del Presidente del Consiglio, del Vice Presidente vicario e del Vice Presidente aggiunto (art. 35, comma 2 del presente statuto). 3. Qualora il consigliere anziano sia assente o si rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 1, occupa il posto immediatamente successivo, previa verbalizzazione del diniego a presiedere la seduta. |