Art. 41 - Funzioni Statali. Statuto Comunale di Chieti (Provincia di Chieti - Abruzzo). La carta fondamentale dei cittadini chietini o teatini
Statuto Comune di Chieti
Titolo IV - Funzioni
Art. 41 - Funzioni Statali
1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale del governo.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidati al Comune dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.