1. Il Comune riconosce nello sport e nella pratica sportiva, attivitą essenziali ed autonome per la formazione dell'Uomo, per il miglioramento della qualitą della vita, per lo sviluppo sociale e civile della collettivitą. Le funzioni sportive, oltre alle norme costituzionali, trovano la loro fonte nell'art. 60 del d.P.R. 626/77, nell'art. 10 del D.Lgs. n. 242/99 e si collocano nell'area dei servizi pubblici di rilievo locale di cui all'art. 112 del D.lgs. 267/2000. |