Art. 50 - Azione Popolare. Statuto Comunale di Foggia (Provincia di Foggia - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini foggiani
Statuto Comune di Foggia
Capo IV - Istituti di Partecipazione
Art. 50 - Azione Popolare
1. Ciascun elettore del comune puņ far valere innanzi in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune medesimo.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune.
3. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione e il ricorso, salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.