Art. 17 - Elezione della Giunta. Statuto Comunale di Taranto (Provincia di Taranto - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini tarantini
Statuto Comune di Taranto
Titolo II - Norme Fondamentali per l'Organizzazione Capo I - Ordinamento Istituzionale
Art. 17 - Elezione della Giunta
1) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vice Sindaco, fra i cittadini in possesso di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
2) Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto e senza concorrere a determinare la validità della adunanza.