Art. 40 - Il Programma delle Opere Pubbliche e degli Investimenti. Statuto Comunale di Taranto (Provincia di Taranto - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini tarantini
Statuto Comune di Taranto
Titolo II - Norme Fondamentali per l'Organizzazione Capo V - Ordinamento Finanziario
Art. 40 - Il Programma delle Opere Pubbliche e degli Investimenti
1) Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che č riferito al periodo di vi-genza del bilancio pluriennale ed č suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.
2) Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende la elencazione di ciascuna opera ed investimenti inclusi nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per individuarne l'attuazione.
3) Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrā data allo stesso attuazione.
4) Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuali e pluriennali.
5) Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al pro-gramma e viceversa.
6) Il programma viene aggiornato annualmente in conformitā ai bilanci annuali e pluriennali approvati.