Art. 60 - Le Pubblicazioni e le Notifiche. Statuto Comunale di Taranto (Provincia di Taranto - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini tarantini
Statuto Comune di Taranto
Titolo III - Collaborazione, Partecipazione,Accesso e Informazione Capo III - Forme di Accesso dei Cittadini all'Informazione
Art. 60 - Le Pubblicazioni e le Notifiche
1) Nella sede comunale, in luogo accessibile, è collocato l'Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e di tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2) Le pubblicazioni possono effettuarsi anche a mezzo deposito, con contemporaneo avviso affisso all'Albo.
3) L'affissione dell'Albo Pretorio e le notifiche, nell'ambito del territorio Comunale, di atti dell'Amministrazione Comunale o di altri enti è effettuata da dipendenti comu-nali appositamente autorizzati dalla Giunta Comunale.
4) Dell'affissione all'Albo Pretorio o della notifica, il personale incaricato, redige apposito reperto che ne fa pubblica fede.