Art. 63 - I Diritti degli Interessati agli Atti Amministrativi. Statuto Comunale di Taranto (Provincia di Taranto - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini tarantini
Statuto Comune di Taranto
Titolo III - Collaborazione, Partecipazione,Accesso e Informazione Capo IV - Partecipazione al Procedimento Amministrativo
Art. 63 - I Diritti degli Interessati agli Atti Amministrativi
1) I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio di procedimento e coloro che rientrano nelle fattispecie di cui al precedente articolo hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento; b) di presentare memorie scritte e documenti, purchè pertinenti al procedimento; c) di richiedere di essere ascoltati dal Responsabile del procedimento.
2) Qualora, per il numero dei destinatari non sia possibile o risulti particolarmente gravoso la comunicazione di avvio del procedimento il responsabile del procedimento provvede in merito con idonea forma di pubblicità da stabilire dalla Giunta Comunale.
3) Dell'audizione di cui alla lettera c) del precedente comma, che deve tenersi entro 15 giorni dalla richiesta e comunque prima dell'emanazione dell'atto, deve essere steso apposito verbale, firmato dal Responsabile del procedimento e dell' intervenuto.