Art. 65 - I Requisiti. Statuto Comunale di Taranto (Provincia di Taranto - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini tarantini
Statuto Comune di Taranto
Titolo III - Collaborazione, Partecipazione,Accesso e Informazione Capo V - Il Difensore Civico
Art. 65 - I Requisiti
1) Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
2) Non sono eleggibili alla carica: a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale; b) i membri del Parlamento, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali e Circoscrizionali; c) i membri del Comitato Regionale di Controllo sugli atti del Comune; d) gli amministratori di enti o aziende dipendenti dal Comune.
3) La carica di Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l'espletamento di qualunque tipo di lavoro dipendente.