Art. 12 - Difensore Civico. Statuto Comunale di Cosenza (Provincia di Cosenza - Calabria). La carta fondamentale dei cittadini cosentini
Statuto Comune di Cosenza
Titolo II - Forme di Partecipazione Capo II
Art. 12 - Difensore Civico
1 - A garanzia dell'imparzialità, del buon andamento e della trasparenza dell'attività del Comune, è istituito l'ufficio del Difensore civico.
2 - Il Difensore civico è eletto con voto popolare diretto, a condizione che alla elezione partecipi la maggioranza degli aventi diritto e che il candidato riporti la maggioranza dei voti validi.
3 - Per la elezione diretta la candidatura è presentata da non meno di trecento elettori e nessun elettore può sottoscrivere per più di un candidato.
4 - Il Difensore civico dura in carica l'intera consiliatura e non può essere rieletto. Le elezioni per il Difensore civico vengono indette dal Sindaco entro sei mesi dal suo insediamento. Nel caso in cui quest'ultimo non provvede entro sei mesi dall'insediamento ovvero dalle successive scadenze, le elezioni verranno indette dal Consiglio comunale a maggioranza.