| 1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a un componente, il collegio dei revisori dei conti, organo autonomo, costituito da tre componenti. 2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, in attuazione della direttiva CEE n. 84/253 relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili. 3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili salvo le inadempienze previste dalle disposizioni del regolamento di contabilità e sono rieleggibili per una sola volta. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune. Possono depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali ed essere chiamati ad intervenire, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio comunale e della giunta municipale, secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti. La presenza di almeno un revisore è, comunque, obbligatoria quando gli organi discutono i bilanci ed i conti consuntivi. 4. Il collegio dei revisori dei conti assolve tutte le funzioni ed i compiti ad esso demandati dalle leggi e dal regolamento di contabilità. In particolare: a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione; b) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa; c) redige apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo nella quale saranno espressi rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. 5. Il consiglio comunale, nella sua funzione di controllo e di indirizzo e secondo le modalità fissate nel regolamento di contabilità, si avvale della collaborazione del collegio dei revisori dei conti per consulenza contabile e finanziaria su piani e programmi che richiedono impegno economico nonché per analisi generali sul governo dell'ente. 6. Il consiglio comunale e le commissioni consiliari permanenti, tramite il presidente del consiglio, possono richiedere la collaborazione dell'organo di revisione economicofinanziario per la valutazione e l'approfondimento di particolari provvedimenti, situazioni, segnalazioni che hanno per oggetto aspetti della gestione contabile, finanziaria ed economica. I pareri sono richiesti e resi per iscritto. 7. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella ge stione dell'ente ne riferiscono immediatamente al consiglio comunale. 8. Oltre alle funzioni attribuite dalla legge e dai com mi precedenti, l'organo di revisione economico-finanziaria esercita le funzioni di controllo e di indirizzo mediante pareri relativamente a: a) alienazioni, acquisti e permute di beni immobili; b) debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge; c) modifiche statutarie, regolamenti e relative modifiche; d) convenzioni fra Comuni, fra Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative; e) costituzione di istituzioni ed aziende speciali; f) partecipazione a società di capitali; g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza. |