Art. 28 - Condizione Giuridica ed Economica dei Consiglieri. Statuto Comunale di Trapani (Provincia di Trapani - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini trapanesi
Statuto Comune di Trapani
Titolo II - Ordinamento Istituzionale Capo I - Organi di Governo: il Consiglio
Art. 28 - Condizione Giuridica ed Economica dei Consiglieri
1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere comunale sono fissate dalla legge.
2. Ciascun consigliere comunale rappresenta gli interessi della collettività amministrata senza vincolo di mandato imperativo.
3. Lo status giuridico ed economico dei consiglieri è fissato dalla legge e, nel suo ambito, dai provvedimenti amministrativi di carattere attuativo.
4. La legge e il regolamento disciplinano il sistema di denuncia e di pubblicità della situazione reddituale e patrimoniale dei consiglieri e del rendiconto delle spese sostenute per l'elezione alla carica.