Art. 88 - Consorzi tra Enti Locali. Statuto Comunale di Trapani (Provincia di Trapani - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini trapanesi
Statuto Comune di Trapani
Titolo V - Servizi Pubblici Locali Capo II - Forme Associative, di Cooperazione e di Collaborazione per lo Svolgimento di Servizi ed Interventi Pubblici
Art. 88 - Consorzi tra Enti Locali
1. Per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni il Comune può costituire un consorzio con uno o più enti locali interessati o con altri enti pubblici, a ciò debitamente autorizzati ai sensi delle leggi alle quali sono soggetti.
2. La costituzione del consorzio deve essere formalizzata mediante apposita convenzione previamente approvata dal consiglio, unitamente allo statuto consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Il consorzio è disciplinato secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili e dalle disposizioni legislative che segnatamente disciplinano: a) il contenuto della convenzione; b) i principi fondamentali in materia di organi e di funzionamento del consorzio.
4. I consorzi previsti dal presente articolo possono essere costituiti, secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, anche per la gestione di attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale nonché per la gestione di servizi socio-culturali o che abbiano, comunque, rilevanza sociale.