Art. 21 - Consultazioni Popolari. Statuto Comunale di Palermo (Provincia di Palermo - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini palermitani
Statuto Comune di Palermo
Titolo II - La Partecipazione Capo II - Partecipazione Popolare
Art. 21 - Consultazioni Popolari
1. Al fine di una maggiore conoscenza degli orientamenti che maturano nella realtà locale, il Comune può utilizzare forme di consultazione popolare, anche limitate a zone specifiche della città, consistenti nella distribuzione e nella raccolta di questionari, in verifiche a campione, in consultazioni di settore per categorie professionali o utenti di servizi.
2. Sulle risultanze di tali consultazioni, indette dal Sindaco su deliberazione della Giunta o su determinazione del Consiglio, il Presidente del Consiglio comunale promuove un dibattito in Consiglio entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito.