Art. 100 - Durata in Carica degli Organi dell'Azienda. Statuto Comunale di Messina (Provincia di Messina - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini messinesi
Statuto Comune di Messina
Titolo VI - Servizi Pubblici Comunali Capo II - Aziende Speciali ed Istituzioni
Art. 100 - Durata in Carica degli Organi dell'Azienda
1. Il presidente ed il consiglio di amministrazione durano in carica quanto il consiglio comunale che li ha eletti; essi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo consiglio.
2. Tale nomina deve, comunque, avvenire entro quarantacinque giorni dalla elezione della giunta comunale.
3. Ove si accertino gravi irregolarità ovvero inefficienze di gestione, il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione possono essere dichiarati decaduti su proposta della giunta o di un terzo dei consiglieri comunali o della competente commissione consiliare permanente o speciale. In quest'ultimo caso, la proposta va messa in discussione entro trenta giorni dalla sua presentazione.
4. In ogni caso, la proposta di decadenza deve contenere l'indicazione del nuovo presidente e dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione dell'azienda.
5. Su proposta del sindaco, il consiglio provvede alla sostituzione del presidente o di componenti del consiglio di amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati.