Art. 110 - Conto Consuntivo. Statuto Comunale di Messina (Provincia di Messina - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini messinesi
Statuto Comune di Messina
Titolo VII - Patrimonio Comunale, Finanza e Contabilità Capo III - Controllo Economico, Contabile e Finanziario
Art. 110 - Conto Consuntivo
1. Il conto consuntivo o rendiconto, costituisce il documento attraverso il quale l'amministrazione dimostra l'utilizzazione dei mezzi finanziari acquisiti e dà atto della regolarità della gestione per il soddisfacimento di pubbliche necessità.
2. Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico.
3. La presidenza della seduta consiliare, relativamente all'approvazione del conto consuntivo, è affidata provvisoriamente a consigliere estraneo alla gestione cui il conto si riferisce, su proposta del presidente, e formalmente approvata dal consiglio.
4. Il regolamento di contabilità dovrà stabilire le procedure e le modalità in ordine: a) alla formazione del bilancio di previsione annuale, del bilancio pluriennale; b) del conto consuntivo e dei relativi allegati comprendente anche il conto consuntivo degli enti e delle aziende e degli organismi dipendenti dal Comune; c) al sistema di scritture contabili, di rilevazioni, di verifica e di controllo, secondo quanto previsto dalle norme legislative in vigore e dal presente statuto; d) all'attestazione della copertura finanziaria e all'assunzione degli impegni di spesa da parte del responsabile del servizio.