Art. 25 - Petizioni. Statuto Comunale di Messina (Provincia di Messina - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini messinesi
Statuto Comune di Messina
Titolo III - Partecipazione Popolare Capo IV - Istanze, Petizioni e Proposte
Art. 25 - Petizioni
1. Almeno tre formazioni sociali iscritte all'albo comunale o 500 soggetti titolari dei diritti di partecipazione, possono presentare una petizione al consiglio o al sindaco per esporre comuni necessità o chiedere adeguati provvedimenti amministrativi.
2. Gli organi competenti sono tenuti a fornire una risposta motivata entro trenta giorni dalla presentazione della petizione, in cui si dà atto dei provvedimenti consequenziali assunti o della impossibilità di provvedere.
3. Il regolamento determina le procedure di presentazione e le forme di pubblicità delle petizioni. In ogni caso è garantita la comunicazione al soggetto proponente.