Art. 53 - Pubblicità e Validità delle Sedute. Statuto Comunale di Messina (Provincia di Messina - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini messinesi
Statuto Comune di Messina
Titolo IV - Organi del Comune di Messina Capo I - Consiglio Comunale
Art. 53 - Pubblicità e Validità delle Sedute
1. Le sedute del consiglio sono pubblicate, salvi i casi previsti dallo statuto e dal regolamento ai fini della pubblicità dei lavori del consiglio, oltre al processo verbale, vengono redatti e resi pubblici il resoconto sommario e il resoconto integrale secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento consiliare disciplina le altre forme di pubblicità dei lavori sia del consiglio che delle commissioni, determinando in particolare i limiti e le modalità per l'uso dei mezzi di ripresa audiovisiva.
3. Qualora la seduta non possa dar luogo per mancanza del numero legale ne è esteso verbale nel quale devono risultare i nomi degli intervenuti.
4. Non concorrono a determinare la validità della seduta: a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi e ad allontanarsi; b) i consiglieri che escono dalla sala prima della votazione; c) il sindaco e gli assessori eletti a norma della legge regionale 26 agosto 1992, n° 7.