Art. 55 - Votazione. Statuto Comunale di Messina (Provincia di Messina - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini messinesi
Statuto Comune di Messina
Titolo IV - Organi del Comune di Messina Capo I - Consiglio Comunale
Art. 55 - Votazione
1. Le votazioni sono effettuate secondo le norme vigenti, con le modalità stabilite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano, salvi i casi in cui lo statuto o il regolamento prevedono la votazione per appello nominale. Con l'eccezione dei casi disciplinati espressamente dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le votazioni che comportano giudizi su persone avvengono a scrutinio segreto.
4. Ogni votazione, ad eccezione di quelle a scrutinio segreto o per appello nominale, può avvenire mediante dispositivo elettronico idoneo ad assicurare il rispetto dei requisiti stabiliti dallo statuto.
5. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salve speciali maggioranze previste dalla legge o dallo statuto.