Art. 87 - Organizzazione del Personale. Statuto Comunale di Messina (Provincia di Messina - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini messinesi
Statuto Comune di Messina
Titolo V - Ordinamento degli Uffici e del Personale Capo III - Il Personale
Art. 87 - Organizzazione del Personale
1. L'organizzazione del personale comunale è disciplinata da apposito regolamento, ispirato ai seguenti principi e criteri direttivi: a) ogni assunzione di personale, a tempo determinato o indeterminato, deve avvenire per pubblico concorso, salve le eccezioni stabilite dalla legge; b) le commissioni giudicatrici sono nominate secondo la procedure prevista dalla vigente normativa regionale; c) per la realizzazione di progetti-obiettivi potranno istituire strutture temporanee sia accorpoando o coordinando uffici esistenti, sia creando organismi del tutto nuovi, fatte salve le norme relative all'eventuale modificazione della pianta organica; d) i provvedimenti relativi al personale assegnato agli organismi di decentramento sono adottati su parere o su proposta del consiglio circoscrizionale.