Art. 117 - La Concessione a Terzi. Statuto Comunale di Agrigento (Provincia di Agrigento - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini agrigentini o girgentani
Statuto Comune di Agrigento
Titolo VI
Art. 117 - La Concessione a Terzi
1. Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, comprese le cooperative ed associazioni di volontariato, le quali non hanno fini di lucro.
2. La concessione, per la gestione dei servizi, disciplinata secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, deve essere inoltre regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica dalla gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.