Art. 74 - Diritto di Udienza. Statuto Comunale di Agrigento (Provincia di Agrigento - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini agrigentini o girgentani
Statuto Comune di Agrigento
Titolo IV
Art. 74 - Diritto di Udienza
1. I cittadini, singoli od associati, hanno diritto di udienza presso gli amministratori e gli uffici comunali per prospettare questioni, a cui sono interessati, rientranti nelle competenze del Comune.
2. Al fine di rendere possibile l'esercizio di tale diritto, il sindaco, gli assessori ed i dirigenti degli uffici sono tenuti a fissare ed a rendere pubblici i giorni e gli orari riservati alle udienze del pubblico.
3. Il regolamento fissa le ulteriori norme volte a favorire e disciplinare l'esercizio del diritto di udienza.
4. L'amministrazione è tenuta annualmente ad una verifica del funzionamento dei servizi dal punto di vista della rispondenza alle legittime aspettative dei cittadini e alle domande di professionalità degli operatori.