Art. 86 - Limiti ed Effetti delle Consultazioni Referendarie. Statuto Comunale di Agrigento (Provincia di Agrigento - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini agrigentini o girgentani
Statuto Comune di Agrigento
Titolo IV
Art. 86 - Limiti ed Effetti delle Consultazioni Referendarie
1. Durante lo stesso anno solare non possono essere indetti più di due referendum consultivi vertenti su argomenti tra loro diversi.
2. Lo stesso quesito referendario non potrà formare oggetto di ulteriori referendum se non siano trascorsi almeno cinque anni.
3. La consultazione, qualora il quesito interessi una zona determinata del territorio comunale, può essere limitata alla parte del corpo elettorale in essa residente.
4. La consultazione referendaria è valida se abbiano partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto.
5. Entro novanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria, in presenza della condizione di validità di cui al precedente comma, il consiglio comunale ed eventualmente gli altri organi dell'ente interessati sono tenuti ad adottare i provvedimenti che si rendono necessari per l'attuazione dell'esito del referendum. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie non può essere motivato da ragioni di opportunità o da valutazioni discrezionali.