Art. 91 - Elezione del Difensore Civico. Statuto Comunale di Agrigento (Provincia di Agrigento - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini agrigentini o girgentani
Statuto Comune di Agrigento
Titolo IV
Art. 91 - Elezione del Difensore Civico
1. Il consiglio comunale neo eletto, entro novanta giorni dal suo insediamento, nomina il difensore civico a scrutinio segreto e con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. La designazione del difensore civico deve avvenire tra cittadini di Agrigento con una residenza anagrafica di almeno cinque anni in possesso dei requisiti previsti dallo statuto. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di apposito albo dei soggetti che, a seguito di avviso pubblico, si siano interessati all'incarico.
3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità sopra riportate.
4. La decadenza è pronunciata dal consiglio, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.