Art. 35 - Principi Generali. Statuto Comunale di Caltanissetta (Provincia di Caltanissetta - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini nisseni
Statuto Comune di Caltanissetta
Titolo IV - Ordinamento dei Servizi Sezione I - I Servizi
Art. 35 - Principi Generali
1. Il Comune è ente erogatore di servizi.
2. Al fine di promuovere lo sviluppo economico e la crescita civile della comunità e nel perseguimento di scopi sociali, il Comune assicura la gestione dei servizi pubblici, nelle forme previste dalla legge.
3. La scelta della modalità di gestione dei servizi pubblici viene effettuata privilegiando le forme in grado di assicurare efficacia ed efficienza, la più elevata qualità del servizio reso, la maggiore rispondenza ai bisogni della collettività e il più fattivo rapporto tra soggetti erogatori e fruitori dei servizi medesimi nel rispetto dei principi della massima economicità e del pareggio del bilancio.
4. La delibera consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve adeguatamente specificare in motivazione: a) l'oggetto del servizio ed il suo collegamento con lo sviluppo economico e civile della comunità locale; b) la sua rilevanza sociale e gli obiettivi economici e funzionali perseguiti; c) gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti dalla medesima amministrazione e in collaborazione con altri enti locali; d) i rapporti con i restanti apparati comunali.