Comuni Italiani Art. 38 - Convenzioni e Consorzi. Statuto Comunale di Caltanissetta (Provincia di Caltanissetta - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini nisseni

Statuto Comune di Caltanissetta

Titolo IV - Ordinamento dei Servizi
Sezione II - Forme Associative e di Cooperazione Accordi di Programma
Art. 38 - Convenzioni e Consorzi
1. Il Comune può stipulare convenzioni con altri enti locali, loro aziende ed istituzioni per la gestione di determinati servizi, ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive integrazioni, ivi compreso il testo unico 18 agosto 2000, n. 267 se ed in quanto applicabile.

2. Il Comune partecipa e promuove la costituzione di consorzi con altri Comuni e con la provincia per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali.

3. Nell'ambito del rapporto tra enti locali sono am messi scambi professionali (tra enti locali) con carico economico all'ente di utilizzazione e senza incidenza sulle attività del Comune di Caltanissetta.

 
Altri Articoli:
Art. 39 - Accordi di Programma
Art. 37 - Conferenza dei Servizi Pubblici
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