Art. 48 - Accesso agli Atti Amministrativi ed alle Informazioni in Possesso del Comune. Statuto Comunale di Caltanissetta (Provincia di Caltanissetta - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini nisseni
Statuto Comune di Caltanissetta
Titolo V - Decentramento e Partecipazione Sezione II - Istituti di Partecipazione
Art. 48 - Accesso agli Atti Amministrativi ed alle Informazioni in Possesso del Comune
1. Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse l'accesso ai documenti amministrativi nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione vigente, dalle norme del presente statuto e secondo le modalità fissate dal l'apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.
2. Il regolamento: a) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copie dei documenti, subordinandolo soltanto al pagamento dei costi di riproduzione ed alla corresponsione dei diritti di ricerca e visione; b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito ai sensi del l'art. 27, legge regionale n. 10/91; c) detta le misure organizzative idonee a garantire la effettività dell'esercizio del diritto di accesso anche attraverso la costituzione di un apposito ufficio; d) disciplina il diritto dei consiglieri comunali e circoscrizionali all'informazione; e) disciplina l'istituzione di strumenti di informazione sull'attività comunale; f) nelle more dell'attuazione del regolamento deve essere comunque garantito il diritto d'accesso; g) il Comune e le circoscrizioni utilizzano sistemi informatici di accesso esterno al fine di pubblicizzare tutta l'attività deliberativa con esclusione dei soli atti o parte di essi soggetti alla privacy o comunque riservati ope legis o per dichiarazione esplicita.