Art. 10 - Il Consigliere Aggiunto. Statuto Comunale di Catania (Provincia di Catania - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini catanesi
Statuto Comune di Catania
Titolo II - Dell'Ordinamento Capo I - Norme Generali
Art. 10 - Il Consigliere Aggiunto
10.1 E' istituita la figura del consigliere aggiunto con la finalità di perseguire il raggiungimento dell'effettiva parità dei diritti civili dei cittadini extracomunitari residenti nel territorio comunale di fronte alle istituzioni.
10.2 Il consigliere aggiunto rappresenta gli extracomunitari che vivono, lavorano, studiano o soggiornano a Catania in maniera continuativa. In particolare: a) interviene nel merito di tutte le questioni nel consiglio comunale con pari dignità e pari funzione dei consiglieri eletti, ad eccezione del voto; b) non viene nominato a far parte di alcuna commissione consiliare ma può partecipare a qualsiasi seduta di tutte le commissioni se invitato; in queste occasioni assume il ruolo e la funzione di qualsiasi altro consigliere, ferma restando l'esclusione al voto.
10.3 Il consigliere aggiunto viene eletto direttamente dai cittadini extracomunitari residenti a Catania. I candidati vengono presentati dai cittadini extracomunitari residenti mediante proposta formale al Sindaco accompagnata da un adeguato numero di firme di presentazione, comunque non inferiore a cento, debitamente autenticate. Il candidato dovrà essere maggiorenne, residente nel Comune di Catania ed in regola con la legislazione vigente. Il consigliere aggiunto viene eletto entro tre mesi dall'esecutività dello statuto; dura in carica due anni e non è immediatamente rieleggibile, per consentire una rotazione nelle responsabilità connesse alle comunità presenti.