Art. 48 - Limiti di Ammissibilità. Statuto Comunale di Catania (Provincia di Catania - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini catanesi
Statuto Comune di Catania
Titolo IV - Istituti di Partecipazione Popolare Capo II - Referendum
Art. 48 - Limiti di Ammissibilità
48.1 Un'apposita commissione speciale, formata da un rappresentante per ogni gruppo consiliare ed un rappresentante dell'amministrazione nonchè dal segretario generale o dal suo vice, dichiareranno con motivazione l'ammissibilità delle richieste di referendum. Non possono essere sottoposti a referendum: a) i provvedimenti nelle materie relative ad elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze ed alla disciplina giuridica del personale; b) i provvedimenti relativi a tributi ed espropriazioni per pubblica utilità; c) i regolamenti interni; d) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; e) gli atti di mera esecuzione di norme statali o regionali; f) gli atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose; g) i quesiti che hanno formato oggetto di consultazione referendaria nel precedente triennio; h) ogni altro atto o provvedimento sottratto alla disponibilità per legge o per sua natura.
48.2 I referendum non possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
48.3 Per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento di sei referendum, da effettuarsi in un'unica tornata, secondo l'ordine di presentazione delle richieste.