Art. 59 - Relazione. Statuto Comunale di Catania (Provincia di Catania - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini catanesi
Statuto Comune di Catania
Titolo IV - Istituti di Partecipazione Popolare Capo III - Difensore Civico e delle Consulte
Art. 59 - Relazione
59.1 Il difensore civico invia annualmente al consiglio comunale, al Sindaco ed al segretario generale per l'esercizio del potere di controllo di costoro, entro il mese di marzo, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando i casi trattati, le disfunzioni, i ritardi e le irregolarità riscontrate, suggerendo i rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte ed osservazioni volte a migliorare l'andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. Il consiglio comunale esamina e discute la relazione annuale ed adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune. Il consiglio comunale è tenuto a pubblicizzare adeguatamente la relazione annuale del difensore civico. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, il difensore civico può, in ogni momento, invariare relazioni al consiglio comunale. Egli può, inoltre, rendere noti i risultati delle indagini svolte mediante comunicati stampa od attraverso i mezzi ritenuti più opportuni.